Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ott 2020
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
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