Art. 2
In vigore dal 5 ott 2020
La sostanza autorizzata specificata nell’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», non deve essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1400:oj#art-2