Art. 9
Cooperazione o scambio di informazioni spontanei
In vigore dal 2 ott 2020
Cooperazione o scambio di informazioni spontanei
1. Per la cooperazione o lo scambio di informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non oggetto di una richiesta specifica, nonché per le successive relative comunicazioni, è utilizzato il formulario di cui all'allegato IV.
2. Nel caso dello scambio di informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 3, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, l'autorità competente può comunicarle oralmente, purché successivamente tali informazioni vengano trasmesse per iscritto senza indebito ritardo utilizzando il formulario di cui all'allegato IV.
Storico versioni
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