Art. 3 · Punti di contatto

Art. 3

Punti di contatto

In vigore dal 2 ott 2020
Punti di contatto 1.   Entro il 26 novembre 2020 l'ESMA chiede a ciascuno degli altri organismi specificati di trasmetterle i recapiti di uno o più punti di contatto designati dall'organismo in questione ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 e di informarla di eventuali successive variazioni di tali recapiti. 2.   L'ESMA chiede a ciascuno degli altri organismi specificati di confermare ovvero aggiornare i recapiti che hanno trasmesso ai sensi del paragrafo 1 almeno una volta l'anno. 3.   L'ESMA tiene l'elenco aggiornato dei recapiti trasmessi o aggiornati ai sensi dei paragrafi 1 e 2, unitamente al recapito del proprio punto di contatto designato ai fini del presente regolamento, e comunica tale elenco aggiornato a ciascuno degli altri organismi specificati. 4.   Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli organismi specificati si avvalgono dell'elenco più recente comunicato ai sensi del paragrafo 3.
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