Art. 12
Vincoli e usi ammissibili delle informazioni
In vigore dal 2 ott 2020
Vincoli e usi ammissibili delle informazioni
1. Quando utilizzano i formulari di cui agli allegati, gli organismi specificati includono un'adeguata dichiarazione sulla riservatezza conformemente al pertinente formulario.
2. L'organismo interpellato non divulga l'esistenza e il contenuto di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che l'organismo richiedente non acconsenta alla divulgazione. Qualora non venga dato tale assenso e non sia ragionevolmente possibile dare seguito alla richiesta senza divulgarne l'esistenza o il contenuto, l'organismo richiedente ritira o sospende la propria richiesta fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.
3. Le informazioni ricevute nell'ambito di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono utilizzate dall'organismo specificato che le riceve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti o l'esercizio delle sue funzioni o al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero, se del caso, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in particolare, ma non solo, per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari risultanti da una violazione di detti regolamenti o per l'assistenza negli stessi procedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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