Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ott 2020
1.   La sostanza L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato. 2.   La sostanza L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
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