Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 set 2020
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 57,9 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: (a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (1o luglio 2018-30 giugno 2019); (b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e (c) ha effettivamente esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
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