Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 set 2020
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas·e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice CN ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300091). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice aggiuntivo TARIC Gruppo Shuangxin 72,9  % C552 Gruppo Sinopec 17,3  % C553 Gruppo Wan Wei 55,7  % C554 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 57,9  % Cfr. allegato I Tutte le altre società 72,9  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   I prodotti di cui al paragrafo 1 sono esentati dal dazio antidumping definitivo se importati per la fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone. Tali prodotti sono vincolati al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di dimostrare che sono importati esclusivamente per il suddetto uso. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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