Art. 4 · Monitoraggio e notifica

Art. 4

Monitoraggio e notifica

In vigore dal 24 set 2020
Monitoraggio e notifica 1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione. 2.   Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all’uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione. 3.   Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.
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