Art. 3 · Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848

Art. 3

Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848

In vigore dal 24 set 2020
Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848 1.   In deroga all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848, per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati. 2.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2. Il primo comma si applica mutatis mutandis alla produzione di api e di altri insetti. 3.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione. 4.   In deroga all’allegato II, parte II, punti 1.4.2.1, 1.6.3 e 1.6.4, del regolamento (UE) 2018/848, qualora sia colpita l’unità di produzione degli animali, il pascolo su terreni biologici, la densità di allevamento negli edifici e le superfici minime degli spazi al chiuso e all’aperto, quali stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, possono essere adattati. 5.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.1.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, la percentuale di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera può essere ridotta, a condizione che sia soddisfatto il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi di sviluppo. 6.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, le colonie di api possono essere alimentate con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici. 7.   In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata, la colonia di api può essere spostata in zone che non rispettano le disposizioni relative all’ubicazione degli apiari. 8.   In deroga all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, lo stock di acquacoltura può essere rinnovato o ricostituito con animali di acquacoltura non biologici in caso di elevata mortalità degli animali di acquacoltura e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica. 9.   In deroga all’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e che stabilisce, in particolare, le condizioni per l’uso di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica, l’anidride solforosa può essere utilizzata per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, fino al tenore massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934, qualora le condizioni sanitarie delle uve biologiche obblighino il produttore a utilizzare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.
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