Art. 2 · Condizioni per la concessione delle deroghe

Art. 2

Condizioni per la concessione delle deroghe

In vigore dal 24 set 2020
Condizioni per la concessione delle deroghe 1.   A seguito della decisione formale di cui all’, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’ e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni si applichino: a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe; b) a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e c) a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi. 2.   L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.
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