Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 set 2020
Gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e le formule per la prima infanzia di cui ai punti 4.2.3 e 4.2.4 di detto allegato, regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al 30 giugno 2021. I prodotti alimentari elencati al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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