Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194
In vigore dal 22 set 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato:
1)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021.
Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1o luglio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 agosto 2024.»;
2)
all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.»;
3)
l’allegato I è così modificato:
a)
alla casella 21, la colonna E è sostituita dalla seguente:
«Numero(i) dell’intermediario attribuito(i) dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE se l’intermediario ha precedentemente agito in tale qualità»;
b)
la nota in calce 13 è sostituita dalla seguente:
«(13)
La data d’inizio dell’applicazione del regime è identica alla data riportata nella colonna D, casella 19 e, in caso di preregistrazione ai sensi dell’, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, non può essere antecedente al 1o luglio 2021.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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