Art. 7 · Pagamento della commissione annuale di vigilanza

Art. 7

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

In vigore dal 18 set 2020
Pagamento della commissione annuale di vigilanza La commissione annuale di vigilanza di cui all’ è pagata in un’unica rata, entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale si riferisce, fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo. L’ESMA invia a tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati una nota di addebito che specifica l’importo della commissione annuale almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali.
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