Art. 29 · Valutazione

Art. 29

Valutazione

In vigore dal 15 set 2020
Valutazione 1.   La Commissione effettua una valutazione del funzionamento del meccanismo nell’ambito del riesame a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1999. 2.   La valutazione si concentra in particolare sulle sinergie tra il meccanismo e altri programmi pertinenti dell’Unione, sull’efficacia del meccanismo nel contribuire agli obiettivi di cui all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, all’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, sull’efficacia del meccanismo nell’offrire forme rimborsabili di sostegno ai progetti e sull’efficacia della combinazione di forme di sostegno rimborsabile e forme di sostegno non rimborsabile mediante operazioni di finanziamento misto nel quadro dello strumento di sostegno agli investimenti dell’Unione. 3.   Sulla base dei risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1, se del caso la Commissione presenta proposte per assicurare che il meccanismo faccia progressi verso il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2. 4.   La Commissione presenta i risultati delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2 al comitato dell’Unione dell’energia e li rende pubblici.
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