Art. 2 · Obiettivi

Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 15 set 2020
Obiettivi 1.   Il meccanismo sostiene la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’Unione. 2.   A tal fine, il meccanismo svolge due funzioni: (a) fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 (la funzione «colmare il divario»); (b) contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione «abilitante»). 3.   Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, il meccanismo assegna le proprie risorse a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili in tutta l’Unione in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, senza distinzione tra le due funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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