Art. 4 · Riesame delle misure provvisorie

Art. 4

Riesame delle misure provvisorie

In vigore dal 15 set 2020
Riesame delle misure provvisorie Le misure stabilite nel presente regolamento sono intese ad affrontare rischi fitosanitari che non sono valutati in modo esaustivo e hanno carattere temporaneo. Tali misure sono riesaminate quanto prima e comunque entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento.
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