Art. 4
Riesame delle misure provvisorie
In vigore dal 15 set 2020
Riesame delle misure provvisorie
Le misure stabilite nel presente regolamento sono intese ad affrontare rischi fitosanitari che non sono valutati in modo esaustivo e hanno carattere temporaneo.
Tali misure sono riesaminate quanto prima e comunque entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento.
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