Art. 1 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1881/2006

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1881/2006

In vigore dal 7 set 2020
Modifiche del regolamento (CE) n. 1881/2006 Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato: 1) all’articolo 7, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   In deroga all’, i seguenti Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.4 dell’allegato, a condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: — Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia, Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati a in modo tradizionale; — Lettonia: carni di suino affumicate in modo tradizionale, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo; — Repubblica slovacca: carni salate affumicate in modo tradizionale, bacon affumicato in modo tradizionale, salsicce affumicate in modo tradizionale (klobása), dove con «affumicato in modo tradizionale» si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione del legno (ceppi, segatura di legno, trucioli di legno) in un affumicatoio; — Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale; — Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale. Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma del presente paragrafo e garantiscono l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che vengano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti. 7.   In deroga all’, i seguenti Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.5 dell’allegato, a condizione che tali prodotti affumicati siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: — Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale; — Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale; — Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale. Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma del presente paragrafo e garantiscono l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che vengano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.»; 2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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