Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

In vigore dal 1 set 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato: (1) all’ è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta.»; (2) all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’autorità avente diritto di partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.»; (3) all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), del regolamento (UE) n. 648/2012, la BCE può nominare due partecipanti con diritto di voto.»; (4) all’articolo 4, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti: «Ai fini della lettera b), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti. L’ordine del giorno è finalizzato e distribuito dall’autorità competente della controparte centrale ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale e altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione. Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni non appena possibile dopo le riunioni e concede loro tempo sufficiente per presentare osservazioni.»; (5) all’articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente: «I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della controparte centrale indica una riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale motiva debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.»; (6) all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8.   Qualora l’autorità competente della controparte centrale lo proponga o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.»; (7) l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’autorità competente della controparte centrale fornisce ai membri del collegio almeno le seguenti informazioni:»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «r) modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio; s) modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale; t) modifiche delle procedure in caso di inadempimento della controparte centrale e relazioni sulle verifiche di tali procedure svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; u) modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale.»; (8) all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   I membri del collegio scambiano informazioni riservate con mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria.»; (9) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Contributo del collegio al riesame e alla valutazione 1.   Le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse ai membri del collegio in tempo utile affinché possano riesaminarle e discuterne prima della riunione successiva del collegio. 2.   I membri del collegio possono sollevare eventuali punti di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto possibile l’autorità competente della controparte centrale prende in considerazione tali punti di interesse o di preoccupazione e comunica al membro del collegio che li ha sollevati in che modo sono stati presi in considerazione.»
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