Art. 3
Periodi di applicazione della deroga
In vigore dal 25 ago 2020
Periodi di applicazione della deroga
La deroga di cui all’ si applica alle piante specificate importate nell’Unione nei seguenti periodi:
a)
Chamaecyparis: dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2023;
b)
Juniperus: dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2023;
c)
Pinus L.: dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2023.
Storico versioni
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