Art. 2 · Deroga al divieto di introdurre nell’Unione le piante specificate

Art. 2

Deroga al divieto di introdurre nell’Unione le piante specificate

In vigore dal 25 ago 2020
Deroga al divieto di introdurre nell’Unione le piante specificate In deroga all’articolo 7 e all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione se soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento.
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