Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ago 2020
1.   A decorrere dal 1o ottobre 2017 Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd è eliminata dal nuovo allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dal nuovo allegato 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, come modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570. 2.   Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, per le importazioni sdoganate con le fatture annullate a norma dell’, paragrafo 1, eccetto nel caso in cui siano scaduti i termini di prescrizione applicabili in linea con le norme previste all’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   Tutte le altre importazioni di Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd a decorrere dal 1o ottobre 2017, accompagnate da una fattura commerciale valida emessa a partire dal 1o ottobre 2017 (compreso) a norma dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e dell’allegato 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, restano impregiudicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1216:oj#art-2