Art. 10
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.
2. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022.
4. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:
a)
alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022;
b)
alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:2015:oj#art-10