Art. 11
Esenzioni de minimis per le attività di pesca pelagica e demersale
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzioni de minimis per le attività di pesca pelagica e demersale
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:
1)
nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):
un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;
2)
nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:
un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;
3)
nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:
un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberetto boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;
4)
nella pesca del gamberetto boreale effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 35 mm dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci:
un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, laddove esistente, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberetto boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù;
5)
nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate), oppure reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm:
un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello;
6)
nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:
un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberetto boreale, sogliola e scampo;
7)
nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da pescherecci che utilizzano sfogliare:
un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura fino a un massimo del 6 % nel 2021 e 2022 e del 5 % nel 2023 del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura nell’ambito di tali attività di pesca;
8)
nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm:
un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;
9)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4c, da pescherecci che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):
un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite;
10)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da pescherecci che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):
un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;
11)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:
un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite;
12)
nelle attività di pesca pelagica effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54° parallelo di latitudine nord:
un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture annue di sgombro, suro, aringa e merlano;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;
13)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm e nella pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4:
un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della pesca demersale multispecifica e della pesca del gamberetto boreale;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;
14)
nella pesca demersale del nasello praticata da pescherecci che utilizzano palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4:
un quantitativo di molva (Molva molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca demersale;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;
15)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):
un quantitativo di suro (Trachurus spp.) fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;
16)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):
un quantitativo di sgombro (Scomber scombrus) fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite;
17)
nella pesca industriale con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4 con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi:
un quantitativo di melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
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