Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ago 2020
Nell’allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631, la voce relativa al valore M0 è sostituita dalla seguente: «M0 è 1 766,4 nel 2020, 1 825,23 per gli anni 2021, 2022 e 2023, e, per il 2024, il valore adottato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b)».
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