Art. 3 · Ricondizionatori esterni contraenti

Art. 3

Ricondizionatori esterni contraenti

In vigore dal 19 ago 2020
Ricondizionatori esterni contraenti 1.   Se il ricondizionamento è effettuato da un ricondizionatore esterno, l’istituzione sanitaria e il ricondizionatore esterno concludono un contratto scritto. 2.   Il contratto comprende i seguenti elementi: a) l’attribuzione dei compiti, degli obblighi e delle responsabilità delle due parti; b) le disposizioni per il passaggio da un ricondizionatore esterno a un altro e le responsabilità del ricondizionatore esterno che è parte del contratto; c) i requisiti relativi alla qualifica e alle competenze del personale che partecipa alle attività di ricondizionamento; d) gli obblighi relativi al ricondizionamento, alla raccolta di informazioni riguardanti i dispositivi ricondizionati e allo scambio di informazioni tra l’istituzione sanitaria e il ricondizionatore esterno; e) l’obbligo di garantire la compatibilità dei sistemi di gestione della qualità delle parti, di cui all’; f) la procedura per il monitoraggio della qualità del ricondizionamento effettuato dal ricondizionatore esterno mediante audit in loco.
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