Art. 19 · Confezionamento

Art. 19

Confezionamento

In vigore dal 19 ago 2020
Confezionamento 1.   Le procedure di confezionamento di cui all’, lettera h), comprendono, se applicabile: a) le specifiche relative ai materiali; b) il rispetto del metodo specifico di sterilizzazione o di disinfezione; c) i limiti relativi ai parametri del processo di confezionamento, compresa la temperatura di sigillatura; d) i criteri per l’accettazione o il rifiuto. 2.   Il confezionamento e le istruzioni per l’uso del dispositivo monouso ricondizionato non recano la marcatura CE.
Storico versioni

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