Art. 19
Confezionamento
In vigore dal 19 ago 2020
Confezionamento
1. Le procedure di confezionamento di cui all’, lettera h), comprendono, se applicabile:
a)
le specifiche relative ai materiali;
b)
il rispetto del metodo specifico di sterilizzazione o di disinfezione;
c)
i limiti relativi ai parametri del processo di confezionamento, compresa la temperatura di sigillatura;
d)
i criteri per l’accettazione o il rifiuto.
2. Il confezionamento e le istruzioni per l’uso del dispositivo monouso ricondizionato non recano la marcatura CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1207:oj#art-19