Art. 17
Essiccazione
In vigore dal 19 ago 2020
Essiccazione
Le procedure di essiccazione di cui all’, lettera f), comprendono, se applicabile:
a)
i criteri e/o requisiti relativi alla temperatura massima e al tempo di esposizione massimo;
b)
la specificazione dell’essiccante.
Storico versioni
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