Art. 8 · Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato

Art. 8

Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 14 ago 2020
Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato 1.   Lo Stato membro interessato applica nella zona infetta adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all’, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali. 2.   Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell’anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
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