Art. 7
Rimozione delle piante
In vigore dal 14 ago 2020
Rimozione delle piante
1. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:
a)
le piante notoriamente infette dall’organismo nocivo specificato;
b)
le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
c)
le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
d)
le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell’area delimitata;
e)
le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.
2. Quando rimuove le piante di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato prende tutte le precauzioni necessarie e organizza la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante.
3. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV ed è confermato che non sono infette dall’organismo nocivo specificato;
b)
le singole piante specificate o l’area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1201:oj#art-7