Art. 7 · Rimozione delle piante

Art. 7

Rimozione delle piante

In vigore dal 14 ago 2020
Rimozione delle piante 1.   Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta: a) le piante notoriamente infette dall’organismo nocivo specificato; b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo; c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario; d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell’area delimitata; e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. 2.   Quando rimuove le piante di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato prende tutte le precauzioni necessarie e organizza la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV ed è confermato che non sono infette dall’organismo nocivo specificato; b) le singole piante specificate o l’area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.
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