Art. 5
Deroghe alla definizione di aree delimitate
In vigore dal 14 ago 2020
Deroghe alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’, la zona cuscinetto attorno alla zona infetta stabilita a fini di eradicazione può essere ridotta a una larghezza non inferiore a 1 km se è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato non ne ha comportato la diffusione e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
tutte le piante specificate situate nella zona infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e rimosse;
b)
da quando sono state adottate le misure di eradicazione nessun’altra pianta è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nella zona infetta, in base a prove ufficiali eseguite almeno una volta nel corso dell’anno, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;
c)
almeno una volta nel primo anno successivo all’identificazione dell’organismo nocivo specificato è stata effettuata un’indagine in una zona con una larghezza minima di 2,5 km attorno alla zona infetta, da cui è risultato che l’organismo nocivo specificato non è presente in tale zona. Lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti situate in tale zona. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle piante infette presentano un livello di rischio più elevato rispetto all’altra parte dell’area in questione;
d)
da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta e nelle sue immediate vicinanze non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite due volte durante la stagione di volo del vettore e conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali prove permettono di concludere che la diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato è esclusa.
2. Lo Stato membro interessato, se riduce la larghezza della zona cuscinetto a norma del paragrafo 1, notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale riduzione.
3. In deroga all’, lo Stato membro interessato può decidere di non stabilire immediatamente un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
vi sono elementi di prova attestanti che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto di recente nell’area insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l’organismo nocivo specificato è stato rilevato in un sito dotato di protezione fisica contro i vettori di tale organismo nocivo;
b)
i risultati delle attività di ispezione indicano che tali piante erano già infette prima di essere introdotte nell’area interessata;
c)
non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite in prossimità delle piante in questione.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3 lo Stato membro interessato:
a)
effettua, nell’area in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un’indagine annuale per almeno due anni allo scopo di determinare se altre piante siano state contagiate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;
b)
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non stabilisce un’area delimitata e l’esito dell’indagine di cui alla lettera a) non appena disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1201:oj#art-5