Art. 4 · Definizione di aree delimitate

Art. 4

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 14 ago 2020
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata. Qualora sia confermata solo la presenza di una o più particolari sottospecie dell’organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato può delimitare un’area in relazione unicamente a tali sottospecie. Qualora la conferma della presenza di una sottospecie sia in corso, lo Stato membro interessato delimita tale area in relazione all’organismo nocivo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. 2.   L’area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente: a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11; b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17. 3.   La Commissione aggiorna e pubblica un elenco delle aree delimitate stabilite dagli Stati membri, quali notificate a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1201:oj#art-4