Art. 35 · Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

Art. 35

Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

In vigore dal 14 ago 2020
Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente a norma degli , da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi, e sui risultati di tali misure. I risultati delle indagini svolte a norma degli nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando i modelli di cui all’allegato V. 2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un piano indicante le misure da adottare nell’anno successivo a norma degli , da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi. Tale piano fissa il calendario previsto per ciascuna misura, i termini per l’attuazione delle misure e il bilancio stanziato per tutte le misure. 3.   Se giustificato dall’evoluzione del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le misure corrispondenti e aggiornano di conseguenza il piano di cui al paragrafo 2. Essi comunicano immediatamente tale aggiornamento alla Commissione e agli altri Stati membri. 4.   Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato nei luoghi di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
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