Art. 32 · Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione

Art. 32

Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione

In vigore dal 14 ago 2020
Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione 1.   Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate fuori da un’area delimitata o che sono spostate da una zona infetta a una zona cuscinetto. 2.   Tali controlli sono effettuati almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante ospiti sono spostate da zone infette a zone cuscinetto o altre parti del territorio dell’Unione. 3.   Tali controlli comprendono un controllo documentale e un controllo di identità delle piante specificate. 4.   Tali controlli sono effettuati indipendentemente dall’origine dichiarata delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona o entità che ne è responsabile. 5.   Qualora da tali controlli risulti che le condizioni di cui agli articoli da 19 a 23 non sono soddisfatte, lo Stato membro che li ha svolti distrugge immediatamente la pianta non conforme in situ o in un luogo vicino. Questa azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato e di eventuali vettori trasportati dalla pianta in questione, durante e dopo la rimozione.
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