Art. 30 · Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

Art. 30

Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

In vigore dal 14 ago 2020
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto 1.   Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le piante ospiti sono originarie di un sito di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall’organismo nocivo conformemente all’; b) l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo, con l’indicazione della loro ubicazione all’interno del paese; c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario: i) che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte per l’intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall’organismo nocivo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all’ e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori non possa verificarsi; ii) che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo; d) al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’ e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata. 2.   Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato e che sono state coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le piante specificate soddisfano una delle condizioni seguenti: i) sono state coltivate a partire da sementi; ii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato; iii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’ e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato; b) le piante ospiti sono state coltivate in un sito di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall’organismo nocivo conformemente all’; c) l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo, con l’indicazione della loro ubicazione all’interno del paese; d) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario: i) che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte in vitro per l’intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall’organismo nocivo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all’ e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato o dei suoi vettori noti non possa verificarsi; ii) che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito di produzione indenne dall’organismo nocivo.
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