Art. 3 · Piani di emergenza

Art. 3

Piani di emergenza

In vigore dal 14 ago 2020
Piani di emergenza 1.   Ogni Stato membro istituisce un piano di emergenza. Il piano di emergenza definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda: a) l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato agli articoli da 7 a 11; b) gli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione, come indicato agli articoli da 19 a 26; c) i controlli ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione e delle piante ospiti verso l’Unione, come indicato agli . Ogni Stato membro aggiorna il proprio piano di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. I piani di emergenza istituiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2020. 2.   Oltre agli elementi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il piano di emergenza comprende tutti gli elementi seguenti: a) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato; b) norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private.
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