Art. 29 · Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un’area indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

Art. 29

Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un’area indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

In vigore dal 14 ago 2020
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un’area indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante ospiti sono originarie di un’area che è stata dichiarata indenne dall’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %; b) l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta area; c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Luogo di origine», che le piante ospiti interessate hanno trascorso l’intero ciclo vitale nell’area di cui alla lettera a), con l’indicazione specifica del nome dell’area; d) le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato; e) le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %; f) al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’ e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.
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