Art. 28
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato
In vigore dal 14 ago 2020
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato
Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all’ispezione, al campionamento e all’analisi molecolare effettuati dall’autorità competente, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, e conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare a livello nazionale un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;
b)
le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l’organismo nocivo specificato non è presente nel paese;
c)
le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;
d)
le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;
e)
al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’ e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.
Storico versioni
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