Art. 27 · Passaporti delle piante

Art. 27

Passaporti delle piante

In vigore dal 14 ago 2020
Passaporti delle piante Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031. Per le piante specificate di cui all’ si applicano le condizioni supplementari seguenti: a) se sono spostate unicamente all’interno delle zone infette, l’indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031; b) se sono spostate all’interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l’indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1201:oj#art-27