Art. 27
Passaporti delle piante
In vigore dal 14 ago 2020
Passaporti delle piante
Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031.
Per le piante specificate di cui all’ si applicano le condizioni supplementari seguenti:
a)
se sono spostate unicamente all’interno delle zone infette, l’indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
se sono spostate all’interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l’indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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