Art. 26
Spostamenti all’interno dell’Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata
In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti all’interno dell’Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata
Le piante madri di pre-base quali definite all’, punto 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (11) o i materiali pre-base quali definiti all’, punto 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (12) appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata e hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
sono stati certificati conformemente all’ della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (13);
b)
entro il termine più breve possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1201:oj#art-26