Art. 25
Spostamenti all’interno dell’Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata
In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti all’interno dell’Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata
1. Le piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni seguenti:
a)
appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezione annuale da parte dell’autorità competente;
b)
è sottoposto, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV e tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.
2. In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb possono essere spostate per la prima volta all’interno dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall’autorità competente;
b)
il sito è sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa e con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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