Art. 24 · Autorizzazione dei siti di produzione

Art. 24

Autorizzazione dei siti di produzione

In vigore dal 14 ago 2020
Autorizzazione dei siti di produzione 1.   L’autorità competente può autorizzare un sito di produzione ai fini degli solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) è registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031; b) è stato autorizzato dall’autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l’organismo nocivo specificato e i suoi vettori; c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, nel periodo più adatto. 2.   Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell’organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l’autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto. 3.   Ogni Stato membro istituisce e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati conformemente al paragrafo 1. Esso trasmette tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo averlo istituito o aggiornato.
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