Art. 20 · Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata

Art. 20

Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata

In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031; b) le piante specificate appartengono a specie di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata e che sono state sottoposte, nei tre anni successivi alla definizione dell’area delimitata, ad attività di indagine come indicato agli e non sono mai risultate infette dall’organismo nocivo specificato; c) le specie di piante specificate di cui alla lettera b) sono pubblicate nella banca dati della Commissione relativa alle piante ospiti che non sono notoriamente infette in tale area delimitata; d) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali; e) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti dall’autorità competente ad ispezione e ad analisi molecolare, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %; f) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro tutti i vettori dell’organismo nocivo specificato.
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