Art. 19 · Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata

Art. 19

Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata

In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in un sito di produzione situato in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’ o sono presenti in tale sito almeno dagli ultimi tre anni; b) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, nel sito non è stata riscontrata la presenza né dell’organismo nocivo specificato né dei suoi vettori; c) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali; d) le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata o al suo interno in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato o dei suoi vettori non possa verificarsi; e) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante specificate sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1201:oj#art-19