Art. 15 · Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell’allegato III

Art. 15

Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell’allegato III

In vigore dal 14 ago 2020
Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell’allegato III 1.   Lo Stato membro interessato, almeno nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2, sottopone immediatamente a campionamento e prove, in un raggio di 50 m attorno alle piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato, le seguenti piante: a) tutte le piante specificate appartenenti alla specie delle piante specificate che sono risultate infette nella stessa area delimitata; e b) tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. 2.   Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante indagini annuali, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. Tale monitoraggio è effettuato almeno nelle parti seguenti della zona infetta elencata nell’allegato III: a) in un’area di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto; b) in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell’area di cui alla lettera a) e designati a tal fine dallo Stato membro. In tali parti della zona infetta lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le specie di piante ospiti risultate infette nell’area delimitata, conformemente all’, paragrafo 6. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90 %. Lo Stato membro sottopone a campionamento e prove anche la popolazione di vettori per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato. 3.   Il paragrafo 2, lettera a), non si applica nel caso delle isole che sono sottoposte nella loro totalità a misure di contenimento e che si trovano a più di 5 km di distanza dal territorio terrestre dell’Unione più vicino. 4.   Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato. 5.   Lo Stato membro monitora la presenza dell’organismo nocivo specificato nei vettori nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2 e nella zona cuscinetto al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all’.
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