Art. 14 · Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell’allegato III

Art. 14

Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell’allegato III

In vigore dal 14 ago 2020
Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell’allegato III 1.   Lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, alle piante di cui all’, paragrafo 1, prima della loro rimozione e attorno alle piante di cui all’, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali. 2.   Nelle aree di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto di ogni anno. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.
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