Art. 13 · Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell’allegato III

Art. 13

Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell’allegato III

In vigore dal 14 ago 2020
Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell’allegato III 1.   Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all’, paragrafo 2. Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l’identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato o, se l’organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato e dei suoi vettori durante e dopo la rimozione. 2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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