Art. 12 · Disposizioni generali

Art. 12

Disposizioni generali

In vigore dal 14 ago 2020
Disposizioni generali L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell’allegato III.
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