Art. 7 · Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione

Art. 7

Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione

In vigore dal 11 ago 2020
Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione 1.   Le sementi specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante madri sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato; b) le sementi o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o sono state sottoposte a campionamento e prove da parte di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. In caso di presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031; c) l’origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata. 2.   Prima di essere spostate all’interno dell’Unione, le sementi specificate che erano ancora immagazzinate prima del 15 agosto 2020 sono sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e risultano esenti da tale organismo nocivo. 3.   Il campionamento e le prove delle sementi sono effettuati conformemente all’allegato. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sementi specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato.
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