Art. 4 · Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato

Art. 4

Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 ago 2020
Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato Se nel territorio di uno Stato membro è confermata la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.
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